Art. 49.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

      1. Il convivente e i componenti dei nuclei stabili hanno il diritto di accedere ai luoghi di cura dove si trova ricoverato l'altro convivente o un componente del nucleo stabile, salvo che risulti una diversa volontà del paziente.
      2. I soggetti indicati al comma 1 hanno i medesimi diritti dei coniugi in materia di assistenza penitenziaria.